DECRETO: crediti ECM 2020 già maturati dai medici che hanno svolto attività professionale durante l’emergenza COVID-19
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 93 dell’8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 15), recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche’ in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita’ della gestione accademica». (20A03081) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)
ARTICOLO 6
2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici,
odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle
aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali
e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi
professionisti, attraverso l'attivita' di formazione continua in
medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere
attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24
dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro che, in
occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere
la propria attivita' professionale.
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