COMUNICATO STAMPA

CIMO-FESMED CONTRO DECISIONE TAR LAZIO SU DIREZIONE SPDC A PSICOLOGI

LE SENTENZE AMMINISTRATIVE NON OMOLOGHINO SPECIFICITA’ E RESPONSABILITA’ DEI MEDICI

 

Roma 29 aprile 2021 – CIMO-FESMED interviene a difesa dei medici psichiatri “ad adiuvandum” nel ricorso in appello al Consiglio di Stato chiedendo di annullare o riformare la sentenza del Tar Lazio-Latina che permette l’accesso degli psicologi all’Avviso pubblico di incarico per responsabile di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, indetto dalla ASL di Frosinone-Alatri.

 

In linea con la politica della Federazione in difesa della professione medica, CIMO-FESMED ritiene infatti che la conduzione di un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) debba essere affidata a medici psichiatri, soprattutto se parliamo di diagnosi e cura a favore di pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere.

 

La sentenza in questione (Tar Lazio, Latina, Sez. I, 01.02.2021, n. 39) aveva accolto le motivazioni addotte dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, costituito in giudizio contro la A.S.L. Frosinone, per l’annullamento dell’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico di durata quinquennale, per la copertura di un posto di Direttore UOC SPDC Frosinone Alatri, indetto dalla stessa Azienda Sanitaria Locale.

 

“Certamente non si vuole aprire nessun contenzioso con altri professionisti – commenta il Presidente CIMO-FESMED Guido Quici – ma, soprattutto negli SPDC e per la direzione di una struttura complessa, la componente clinica è prioritaria rispetto a quella gestionale. Infatti, le principali attività, tra cui i trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori a pazienti in regime di ricovero, le attività cliniche ambulatoriali e le consulenze a favore anche di pazienti ospedalizzati per altre patologie non possono non tenere conto del ruolo direzionale del professionista clinico”.

 

“Riteniamo dunque imprescindibile il ruolo del medico nella diagnosi e terapia dei pazienti con patologie psichiatriche, specie se assistite in regime di ricovero. In particolare, le competenze nel campo della diagnostica, soprattutto se differenziale rispetto a malattie neurologiche o internistiche, la scelta della linea terapeutica più idonea, la valutazione dell‘appropriatezza dei ricoveri e la decisione per trattamenti sanitari obbligatori, sono tutte azioni che lo psichiatra mette in atto, non solo come puntuale prestazione professionale ma come sintesi di una strategia clinica il cui indirizzo deve necessariamente essere affidato a chi ha prevalenti competenze cliniche” aggiunge Quici.

 

L’intento della Federazione è quello di aggiungere nel merito del ricorso elementi conoscitivi per il Giudice, tali da rendere evidente che non è possibile “omologare” le competenze tra le varie figure professionali della Dirigenza Sanitaria le quali certamente condividono lo stesso CCNL e lo stesso percorso di carriera ma hanno differenti specificità di ruoli, di competenze e di livelli di responsabilità.


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