CIMO impugna la delibera del Veneto sulle competenze avanzate delle professioni sanitarie
«La deliberazione impugnata è in pretesa applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto Sanità ed in contrasto con la normativa di legge nazionale», spiega il sindacato
CIMO Veneto ha impugnato al TAR la delibera della Giunta regionale sulla formazione delle professioni sanitarie per acquisire le competenze avanzate. Il sindacato contesta che «la deliberazione impugnata, in pretesa applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto Sanità ed in contrasto con la normativa di legge nazionale, consenta che siano attribuite “competenze avanzate” al personale dipendente del SSN appartenente alle professioni sanitarie mediante la frequenza a corsi organizzati dalla Regione».
«La normativa di legge nazionale – spiega il sindacato in una nota – prevede le “competenze avanzate” solo per i laureati con diploma che abbiano conseguito, con frequenza ad appositi master perlomeno annuali, la qualifica di specialista ex art. 6, c. 1, lett. c) della medesima legge, la quale ne individua anche i contenuti mediante rimando ai decreti istitutivi dei predetti master».
«La Deliberazione, inoltre – prosegue CIMO Veneto – pare essere volutamente ambigua in ordine ai compiti da affidare a tali professionisti. Tali compiti potrebbero così sovrapporsi a quelli già previsti per la professione medica».
CIMO Veneto ritiene «nell’interesse della categoria e nell’interesse comune della cura dei pazienti che tali funzioni siano attribuite a chi abbia avuto una adeguata formazione e che vi sia chiarezza sul loro contenuto nel rispetto del riparto delle rispettive competenze. I predetti corsi, inoltre, prevedono una attività formativa di 300 ore non paragonabile a quella impartita nei corsi universitari che si sviluppano su 1500 ore. Tali corsi inoltre – continua la nota – sono al di fuori della formazione universitaria, e quindi invadendo la competenza statale nell’ambito della regolamentazione delle professioni, creano un percorso regionale che non avrebbe riconoscimento, in difetto di specifica normativa, nel resto del territorio nazionale».