Sull’orario di lavoro dei medici troppe le questioni irrisolte nel nuovo contratto
21 OTT – Gentile Direttore,
le novità introdotte sull’orario di lavoro dal nuovo contratto dei medici sono più orientate a risolvere i problemi organizzativi delle Aziende che a dare risposta alle richieste di maggior tutela sulla salute psico-fisica e di prevenzione del rischio clinico che da tempo si levano da tutta la dirigenza medica del SSN. I vuoti creati negli ospedali con le mancate assunzioni dei medici i pensionamenti e le difficoltà che si incontrano per sostituirli, hanno contribuito ad aumentare l’attenzione che gli stessi medici in servizio, soprattutto nei reparti per malati acuti, portano oggi alle tutele sull’orario di lavoro.
Ed è certo che l’art.24 del nuovo CCNL 2016-2018 sembra essere fatto per non rassicurarli: pur confermando l’orario di lavoro in 38 ore settimanali, articolato su cinque o sei giorni la settimana, rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti al giorno, stabilisce che la durata della prestazione, a qualsiasi titolo data,non sia superiore alle 12 ore continuative. Vale a dire, 12 ore consecutive senza la previsione di un intervallo per la pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell’eventuale consumazione del pasto, come invece prevede l’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003. Il mancato riconoscimento di questa tutela, oltre ad aumentare lo stress del dirigente, può esporlo anche a delle accuse inappropriate, come nel caso in cui decidesse semplicemente di andare a bere un caffè o rispondere a una telefonata personale.
Inoltre, è vero che il nuovo Contratto conferma il diritto del dirigente ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore ma introduce, in deroga al citato D.Lgs. n. 66/2003, l’obbligo a partecipare alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria le quali, sempre con il nuovo contratto, determinano la “sospensione” del riposo giornaliero. A questo punto, per il completamento delle undici ore di riposo, il recupero di quanto non fruitodovrebbe avvenire immediatamente dopo e, qualora ciò non fosse possibile, nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Tale formula non solo è in deroga alla normativa europea sul riposo ma è ingiustamente gravosa per i dirigenti che svolgono turni notturni nei reparti di urgenza ed emergenza, privandoli di un sano riposo necessario al termine di un turno faticoso, con la beffa di fargli recuperare le ore dopo la “sospensione”, quando in sostanza servirà a poco. Fra l’altro, non si comprende perché la partecipazione ad una “riunione di reparto” debba annullare ogni tutela sul riposo, mentre le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, durante la fruizione delle 11 ore di riposo, debbano garantire almeno 8 ore continuative di riposo.
E il trucco c’è anche nella apparente conferma che il contratto dà sulle quattro ore dell’orario settimanale da destinare ad attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc.:in realtà sono ridotte a 3 ore e 30 minuti, mentre la restante mezz’ora può essere utilizzata dalle Aziende per altri obiettivi, dal supporto alla riduzione delle liste di attesa al perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione.
Il problema di fondo è che, leggendo il nuovo contratto, non è chiaro quanto tempo possa durare il lavoro settimanale del medico… Mentre, in precedenza, era stabilito che una durata media di 48 ore settimanali di lavoro potesse essere mantenuto al massimo per 4 mesi, ora questo argine viene spostato a 6 mesi (sempre nell’art.24). Questo porta a pensare che, secondo le previsioni dei responsabili aziendali, i dirigenti medici possano superare anche per sei mesi consecutivi le 48 ore settimanali di attività, laddove – è bene ricordarlo – il normale orario di lavoro sarebbe di 38 ore settimanali o di una media di 40 ore. La prevenzione dello stress psico-fisico e il rischio clinico sono evidentemente l’ultima preoccupazione del nuovo contratto.
Una tale scarsa preoccupazione sul carico di lavoro del medico è ancora più stonata se si osserva anche il capitolo dell’impegno di servizio necessario per raggiungere gli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto e,con essi, il salario di risultato. Invece di regolare il rapporto fra il salario di risultato, gli obiettivi assegnati e l’orario aggiuntivo necessario per raggiungerli, il nuovo CCNL non chiarisce affatto con chi l’Azienda debba concordare gli obiettivi e il relativo impegno orario bensì, attraverso una serie di rimandi si limita a stabilire che la “retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato” (art 93, comma 5). Invece di arginare la pretesa di alcune Aziende di destinare tutte le ore aggiuntive al raggiungimento degli obiettivi prestazionali e di retribuirle con un salario di risultato che in molti casi si rivela molto misero e spesso sproporzionato all’impegno richiesto, il nuovo CCNL ha su questo punto colpevolmente taciuto e dunque è la trattativa decentrata che dovrà cercare di porvi rimedio.
Oltre all’orario necessario per raggiungere gli obiettivi di budget, l’Azienda può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive in attività libero professionale intramuraria, alla tariffa oraria di € 60,00 lordi onnicomprensivi, ma solo nel caso che siano stati garantiti gli obiettivi prestazionali negoziati, che sono gestiti nel modo confuso che si è detto e sempre aggiungendosi alle 38 ore dell’orario di lavoro settimanale.
C’è poi il servizio di guardia notturna e/o festiva, che è svolto all’interno del normale orario di lavoro e per il quale sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente, remunerate con € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo ed in € 120,00 per i turni nei servizi di pronto soccorso. In realtà l’aumento a 100/120 euro della remunerazione aggiuntiva risulterà inferiore di circa 22 eurorispetto alla remunerazione precedente, in quanto la nuova formula assorbe l’indennità per il servizio notturno e festivo. In ogni caso, il nuovo CCNL prevede che a questi turni di guardia si possano aggiungere i turni concordati come prestazioni aggiuntive in attività libero professionale intramuraria, per i quali non sono previsti i 100,00 euro di cui sopra e che comunque contribuiscono a far lievitare l’orario di lavoro settimanale.
Non dobbiamo poi dimenticare le ore di servizio svolte in caso di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità, la quale per il precedente contratto era limitata ai turni notturni ed ai giorni festivi, mentre adesso può essere estesa anche a turni diurni feriali. L’eventuale recupero dell’orario svolto in pronta disponibilità non sarà semplice da ottenere, potendo avvenire con riposi sostitutivi da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo e tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.
Sulla base di tutto questo, non possiamo non essere preoccupati per l’aumento di intensità dell’attività lavorativa che potrà essere imposta ai dirigenti medici con l’applicazione del nuovo CCNL.
Anche le semplici analisi qui esposte fanno emergere i motivi per i quali un simile contratto non poteva e non doveva essere firmato, ma ci dicono anche che a questo punto sia possibile limitare i danni soltanto attraverso un’efficace, puntuale e vigile presenza nella trattativa decentrata, ad esempio per cercare di contenere l’orario di lavoro dei dirigenti medici nelle 38 ore settimanali. Dobbiamo ricordare alle Aziende che rientra fra i loro compiti la prevenzione dello stress lavoro correlato, il quale agisce sul rischio clinico dei pazienti e può essere una concausa dell’aumentata frequenza delle aggressioni a carico del personale sanitario.
Commissione Contratto – Federazione CIMO-FESMED
21 ottobre 2019
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